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Una tantum pari ad € 200 e recupero della spettanza in caso di sospensione dell’attività

Una tantum pari ad € 200 e recupero della spettanza in caso di sospensione dell’attività

21-10-2022NewsINPS – DENUNCE E COMUNICAZIONI

L’INPS – con Messaggio del 20 ottobre 2022, n. 3805 – ha fornito ulteriori istruzioni per l’erogazione delle indennità una tantum pari ad € 200, precisando che la stessa spetta al lavoratore anche nei casi di attività sospesa per aspettativa sindacale, sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, aspettativa o congedo.

Com’è noto, l’Una tantum spetta – per il tramite del datore di lavoro – anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8%, in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, sarà necessario inviare un flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.