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Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per gli organismi sportivi

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi per gli organismi sportivi

31-05-2022NewsINPS – DENUNCE E COMUNICAZIONI

L’INPS – con Circolare del 30 maggio 2022, n. 64 – ha fornito indicazioni in ordine alle disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, prevista dalla legge n. 234/2021 e dal decreto legge n. 17/2022, per gli organismi sportivi.

Ai fini della sospensione, i datori di lavoro, mediante l’inserimento del codice sottoindicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.

L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà all’attribuzione del codice di autorizzazione “7M”, che assume il più ampio significato di “Organismo sportivo interessato alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a giugno 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

Il versamento dei contributi sospesi, da effettuarsi entro il 31 agosto 2022 in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, deve essere effettuato con il modello “F24”.

Il contribuente dovrà compilare la “Sezione INPS” del modello “F24” con le modalità indicate nell’esempio riportato in Circolare, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola del datore di lavoro seguita dallo stesso codice utilizzato nelle denunce.