Semplificazione dei controlli sulle imprese e diffida amministrativa: i chiarimenti dell’INL
06-08-2024NewsVIGILANZA SUL LAVOROL’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 31 luglio 2024, prot. n. 1357 – ha fornito le prime indicazioni operative per l’effettuazione dell’attività ispettiva secondo quanto previsto dal decreto semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in vigore dal 2 agosto 2024.
Com’è noto, da tale data entra in vigore il D.Lgs. n. 103/2024 (c.d. decreto Semplificazione dei controlli sulle attività economiche) e con esso anche alcune nuove regole in materia di ispezioni e vigilanza in materia di sicurezza, lavoro e legislazione sociale.
Le aziende potranno, su base volontaria, far verificare il livello di rischio dell’attività svolta con riferimento alla sicurezza dei lavoratori, alla protezione ambientale, ad igiene e salute pubblica e sicurezza pubblica.
A rilasciare la certificazione di basso rischio saranno gli organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).
Il Ministro delle imprese e del made in Italy si occuperà invece del fascicolo informativo d’impresa che gli organi ispettivi dovranno consultare prima di avviare le attività di controllo.
In presenza di violazioni sanabili per le quali è prevista la sanzione fino ad € 5.000, qualora si tratti della prima violazione accertata nell’arco di un quinquennio, l’ispettore provvede a diffidare l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida.
La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare:
- in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio. Nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l’avvenuta regolarizzazione, si avrà il medesimo effetto estintivo di cui si darà atto nei relativi atti ispettivi;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l’illecito entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 , Legge n. 689/1981.
Sono escluse dalla applicazione della diffida amministrativa la maxisanzione per lavoro irregolare e tutte le sanzioni proporzionali poiché non aventi un limite massimo, nonché le sanzioni previste in materia di orario di lavoro e per la tutela della salute e sicurezza del lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008.