Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ddl Lavoro
30-12-2024NewsNella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, n. 303 è stata pubblicata la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”.
Il provvedimento – che entra in vigore il 12 gennaio 2025 – interviene, tra le altre cose, sulle seguenti tematiche:
- art. 1 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008
- art. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione
- art. 7 – Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne
- art. 8 – Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
- art. 10 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
- art. 11 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali
- art. 13 – Durata del periodo di prova
- art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
- art. 15 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
- art. 17 – Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
- art. 18 – Unico contratto di apprendistato duale
- art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
- art. 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
- art. 25 – Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva
Tra gli aspetti più rilevanti in tema di rapporto di lavoro, si segnala che:
- l’art. 13 prevede che “fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”;
- l’art. 19 prevede che “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima”.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo (tali disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza).