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Le istruzioni operative sull’esonero contributivo dello 0,8% sull’IVS

Le istruzioni operative sull’esonero contributivo dello 0,8% sull’IVS

23-03-2022NewsINPS - CONTRIBUZIONE

L’INPS – con Circolare del 22 marzo 2022, n. 43 – ha ricordato che, ex lege n. 234/2021, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Al contempo, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla suddetta misura di esonero contributivo.

L’agevolazione in specie non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015.

Peraltro, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro.

Infine, tale incentivo non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e quindi all’autorizzazione della Commissione europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. Temporary Framework e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.