Lavoratori autonomi occasionali: ulteriori chiarimenti INL sull’obbligo di comunicazione
02-03-2022NewsLAVORO AUTONOMOL’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 1° marzo 2022, prot. n. 393 – ha fortino ulteriori chiarimenti (sotto forma di FAQ), relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.
Al riguardo, si segnalano alcuni chiarimenti più significativi.
- Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.
- Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva introdotto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008? Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.
- Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall’obbligo di comunicazione preventiva? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità? Si, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali che, come già chiarito nella nota ML e INL del 27 gennaio 2022, sono escluse dall’obbligo.