In GU la legge di Bilancio 2025
02-01-2025NewsNella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.
Di seguito, alcuni aspetti lavoristici maggiormente rilevanti.
Decontribuzione SUD – normato un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno. L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Incentivi occupazionali – rifinanziamento dei bonus giovani, donne e Zes, ex articoli 22, 23 a 24 del D.L. n. 60/2024.
Decontribuzione per le lavoratrici madri – riconosciuto, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario, in possesso dei seguenti requisiti:
- madri di due o più figli;
- che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.
L’esonero:
- è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero ex art. 1, comma 180, legge n. 213/2023.
Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, legge n. 233/199.
Detassazione dei premi di risultato – per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, confermata la riduzione dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, ex art. 1, comma 182, legge n. 208/2015.
Fringe benefit – per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, viene elevato da € 258,23 ad € 1.000 (€ 2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile (e dalla tassazione sostitutiva agevolata) del lavoratore dipendente:
- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
- dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa;
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.