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I chiarimenti INL sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

I chiarimenti INL sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali

12-01-2022NewsCOMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell’11 gennaio 2022, prot.n. 29 – ha fornito i primi chiarimenti sulla legge n. 215/2021, che ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Tale nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali, ex art. 2222 cod. civ..

Restano invece esclusi:

  • le cococo,
  • le prestazioni di lavoro occasionale,
  • le professioni intellettuali ed in generale le attività esercitate in regime IVA,
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

 

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della suddetta nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Riguardo al regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida.

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.