I chiarimenti INL sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali
12-01-2022NewsCOMUNICAZIONI OBBLIGATORIEL’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell’11 gennaio 2022, prot.n. 29 – ha fornito i primi chiarimenti sulla legge n. 215/2021, che ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Tale nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori e i lavoratori autonomi occasionali, ex art. 2222 cod. civ..
Restano invece esclusi:
- le cococo,
- le prestazioni di lavoro occasionale,
- le professioni intellettuali ed in generale le attività esercitate in regime IVA,
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della suddetta nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio p.v. compreso.
Riguardo al regime sanzionatorio, la violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non si applica la procedura di diffida.
Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.