DL Semplificazioni: pubblicata in GU la legge di conversione
20-08-2022NewsDIRITTO DEL LAVORONella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193 è stata pubblicata la legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Tra gli articoli più rilevanti, si segnalano i seguenti:
- 36 – Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza
- 38 – Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
- 38-bis – Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero
- 39-bis – Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
- 41-bis: Semplificazione degli obblighi di comunicazione del lavoro agile e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- 42 – Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.
Con riferimento al lavoro agile, il richiamato art. 41bis modifica il comma 1 dell’art. 23, legge n. 81/2017.
Al riguardo, con decorrenza 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al MLPS i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:
- il nominativo del lavoratore,
- la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile,
- la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
La nuova modalità di comunicazione verrà definita da un prossimo decreto ministeriale.
I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato.