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Distacco “a catena” di personale su base internazionale: i chiarimenti dell’INL

Distacco “a catena” di personale su base internazionale: i chiarimenti dell’INL

22-10-2021NewsDISTACCO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 19 ottobre 2021, n. 2 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle norme sul “distacco a catena” di personale su base internazionale, ex Dlgs. n. 122/2020.

Com’è noto, il richiamato dettato normativo ha introdotto una disciplina specifica per i distacchi a catena di lavoratori, sia in ingresso che in uscita.

Nello specifico:

  • si ha distacco a catena in ingresso quando il lavoratore viene inviato in Italia in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione intercorrente tra un’agenzia con sede in uno altro Stato Ue e l’impresa utilizzatrice con sede fuori dal nostro Paese; questa impresa stipula, poi, un ulteriore e diverso rapporto commerciale (appalto, subappalto, distacco infragruppo) con una impresa avente sede in Italia (impresa destinataria della prestazione lavorativa);
  • si ha distacco a catena in uscita quando un lavoratore viene inviato in Italia per poi essere distaccato presso un’altra impresa avente sede in un altro Stato Ue.

 

Al riguardo, l’INL ha segnalato gli indicatori che vanno utilizzati per valutare la liceità del distacco transnazionale, chiarendo che deve essere accertata l’effettiva presenza sul mercato dell’impresa utilizzatrice (o intermedia), e la genuinità del rapporto commerciale intercorrente tra questa e l’impresa che accoglie il lavoratore, ribadendo che il secondo anello della catena non può consistere in una ulteriore somministrazione di lavoratori.

Pertanto, l’utilizzatore intermedio non può nuovamente somministrare il lavoratore, nemmeno qualora sia in possesso della necessaria autorizzazione ministeriale; può invece inviarlo presso terzi sulla base di contratti validi, come l’appalto, a condizioni che tali strumenti non siano usati in modo fraudolento.