Dai nuovi congedi parentali all’assegno universale: le novità del Family Act
18-06-2020ApprofondimentiDIRITTO DEL LAVOROIl Consiglio dei Ministri n. 51 dell’11 giugno 2020 ha approvato il cd. Family Act, un insieme di misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Tra gli aspetti di maggior rilievo, si segnala l’istituzione dell’assegno universale.
Al riguardo, viene delegato il Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo per l’istituzione dell’assegno universale ed il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a carico.
L’assegno universale, attribuito a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico, dovrà:
- avere un importo minimo uguale per tutti i nuclei familiari, al quale viene aggiunta una ulteriore quota variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- essere attribuito mensilmente mediante accredito diretto di una somma di denaro, ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta;
- essere assegnato a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino ai diciotto anni di età, per ciascuna figlia o figlio (per i figli disabili non dovranno sussistere limiti di età).
L’importo dell’assegno verrà maggiorato del 20% in caso di figli con disabilità o di figli successivi al secondo.
L’assegno, il cui importo deve tenere conto dell’età dei figli a carico:
- non deve concorre a formare il reddito complessivo;
- non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza;
- non può risultare in ogni caso inferiore al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo che istituirà l’assegno universale (in tal caso, ci sarà un importo integrativo a compensazione).
Con riferimento ai congedi parentali e di paternità, viene previsto che entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi per il potenziamento, il riordino e l’armonizzazione della materia.
In tal senso, nel rispetto della conciliazione tra attività professionale e vita familiare, la nuova regolamentazione dovrà:
- prevedere, previo preavviso al datore di lavoro, il diritto dei genitori lavoratori di usufruire di un permesso retribuito, della durata di almeno 5 ore nell’arco dell’anno scolastico, per recarsi al colloquio con i professori;
- stabilire un periodo minimo, non inferiore a 2 mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio.
Si dovranno poi introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore, sottoscritta dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
I decreti delegati dovranno, poi, stabilire un periodo di congedo obbligatorio di paternità non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita della prole, che sarà concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore.
Il diritto al congedo di paternità non potrà essere subordinato ad una anzianità lavorativa e di servizio minima.
Il lavoratore dovrà fornire un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro definito sulla base dei CCNL sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
In sede di attuazione, si dovranno prevedere misure specifiche per un’estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni.
Con riferimento agli incentivi al lavoro femminile, il provvedimento in specie introduce:
- l’indennità integrativa del 30% della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;
- la deducibilità delle spese per le baby-sitter tenendo conto dell’Isee;
- la modulazione graduale della retribuzione percepita dalla lavoratrice nei giorni di astensione nel caso di malattia del figlio;
- nuove forme incentivanti per i datori di lavoro che stabiliscono modalità di lavoro flessibile;
- il diritto, per i genitori di figli con età inferiore a 14 anni, di vedersi riconosciuto il lavoro agile;
- una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.
Le novità appena accennate, comporteranno – nell’ambito di una più complessiva rimodulazione dei suddetti strumenti – l’abrogazione o la modifica della disciplina relativa alle seguenti misure:
- detrazioni fiscali per minori a carico;
- assegno per il nucleo familiare ed assegni familiari;
- assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l’infanzia;
- fondo di sostegno alla natalità.