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Comunicazioni

Covid-19: Lavoro agile esteso a tutto il territorio nazionale

Covid-19: Lavoro agile esteso a tutto il territorio nazionale

04-03-2020ComunicazioniGAZZETTA UFFICIALE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato domenica 1° marzo 2020 il Dpcm inerente le misure da adottare in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.52 del 01/03/2020.

Il decreto, che fa una distinzione per quanto riguarda le misure da adottare per il contenimento e la gestione dell’emergenza sulla base delle aree geografiche di intervento, ha esteso invece alle imprese di tutto il territorio nazionale la possibilità, per la durata dello stato di emergenza, di attivare automaticamente la modalità di lavoro agile ai propri dipendenti, anche in assenza di un accordo individuale.

Si ricorda che la durata dello stato di emergenza – come deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 – è di sei mesi ed è quindi previsto fino alla fine di luglio 2020.

Si favorisce così la possibilità per le aziende di attivare unilateralmente lo smart working verso tutti i lavoratori subordinati semplicemente predisponendo:

  • un’autodichiarazione di avviso di attivazione di smart working per motivi emergenziali;
  • un elenco in formato excel dei lavoratori ai quali è richiesto lo svolgimento della prestazione in smart working (il modello  è direttamente scaricabile sul portare dedicato per la procedura telematica semplificata);
  • un’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile da trasmettere ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL (si veda comunicato INAIL del 26 febbraio 2020).

Entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione dovrà essere effettuata la comunicazione telematica obbligatoria accedendo (con credenziali SPID o con le credenziali rilasciate dal portale Cliclavoro) alla pagina del Ministero del Lavoro dedicata alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo (https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/) e caricando quindi il file excel contenente i lavoratori interessati allo smart working.

Il portale Cliclavoro ha reso disponibile a tal proposito un Manuale utente per l’Applicazione Smartworking.

Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020, si è ribadito, per quanto attiene all’area lavoro, che “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali  ivi  previsti;  gli  obblighi  di  informativa  di   cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  sono  assolti  in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.

Ricordiamo infine che lo smart working o lavoro agile – come definito dall’art. 18 della legge n. 81/2017 – è una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.