Assegno temporaneo per figli minori: approvato in via definitiva il decreto
30-07-2021NewsDIRITTO DEL LAVOROIn data 28 luglio 2021, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori“.
Com’è noto, il decreto legge n. 79/2021 ha introdotto il nuovo assegno temporaneo per i figli minori a carico per il periodo “ponte” dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.
L’assegno è corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda e per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Ad eccezione dei percettori del Reddito di Cittadinanza – per i quali l’accredito dell’assegno avviene d’ufficio da parte dell’INPS – l’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.
L’assegno è corrisposto dall’Istituto, in misura pari tra entrambi i genitori a meno che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente.
In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.
L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo per i percettori di reddito di cittadinanza per i quali l’INPS corrisponde d’ufficio l’importo, incrementando il valore del RdC dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Nelle ipotesi di separazioni legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario mentre nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.