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Approvata definitivamente la legge di conversione del decreto legge cd. Sostegni ter

Approvata definitivamente la legge di conversione del decreto legge cd. Sostegni ter

25-03-2022NewsDIRITTO DEL LAVORO

In data 24 marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Da un punto di vista lavoristico, si prevede:

  • il riconoscimento dell’esonero contributivo ex art. 7, decreto legge n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’incentivo spetta limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Il medesimo beneficio compete anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla conversione. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • a favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero è riconosciuto – con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell’INPS), fruiti dai datori di lavoro del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi;
  • per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (imprese ex art. 3, comma 1, decreto legge n. 103/2021) la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro;
  • la proroga, dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022, del regime transitorio riferito alle missioni dei lavoratori somministrati. Per effetto dalla proroga, fino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.