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Approvata dalla CE la decontribuzione del Sostegni bis per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio e settore creativo, culturale e dello spettacolo

Approvata dalla CE la decontribuzione del Sostegni bis per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio e settore creativo, culturale e dello spettacolo

04-08-2021NewsINCENTIVI ALLE AZIENDE

In data 02 agosto 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che la Commissione Europea ha approvato il regime di esonero contributivo, ex art. 43, decreto legge n. 73/2021, spettante alle imprese del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, che beneficiano di uno sgravio contributivo parametrato alla cassa integrazione applicata nel primo trimestre 2021.

L’esonero si applica al versamento dei contributi previdenziali con l’esclusione dei premi INAIL, dovuti per il periodo dal 25 maggio al 31 dicembre. L’esonero dai contributi sociali a carico dei datori di lavoro può avere come importo massimo il doppio del contributo non versato da parte del datore di lavoro in relazione alle ore di utilizzo della cassa integrazione nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

A pena di decadenza dal beneficio con effetto retroattivo, i datori di lavoro ammissibili non potranno licenziare dipendenti fino al 31 dicembre 2021.

L’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o benefici contributivi.